I.R.P.E.F. – Addizionale Comunale

  • Servizio attivo

Modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).


A chi è rivolto

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali,

Descrizione

L'I.R.PE.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una tassa dovuta al Comune nel quale hai il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Il versamento avviene in acconto e a saldo. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente.
Per la disciplina del tributo e per i relativi adempimenti puoi consultare il sito dedicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2024
Con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 20/12/2023 sono state confermate per il 2024 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito fisiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del  31/05/2022 (vedasi prospetto riportato per l'anno 2022).

2023
Con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 21/12/2022 sono state confermate per il 2023 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito fisiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/05/2022 (vedasi prospetto riportato per l'anno 2022).

2022
Con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 31/05/2022 è stato stabilito che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti che abbiano un  reddito complessivo annuo inferiore a euro 15.000,00 e sono state determinate le seguenti aliquote per scaglione di reddito:

 ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE
0,00 Esenzione per redditi imponibili fino a euro 14.999,99
0,55 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,60 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 a euro 28.000,00
0,70 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 a euro 50.000,00
0,80 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

Come fare

Per i versamenti, effettuare il pagamento, in acconto e a saldo, utilizzando il modello di versamento unitario F24.
Per il rimborso occorre presentare la domanda all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Cosa serve

Per procedere al pagamento, è necessario presentare il modello di versamento unitario F24:

  • con modalità telematica direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito;
  • oppure tramite intermediario abilitato.

Cosa si ottiene

Il versamento dell'acconto o l'eventuale rimborso dell'addizionale IRPEF.

Tempi e scadenze

Entro i tempi indicati dall'Ufficio Tributi.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Tributi.

Accedi al servizio

Per questo servizio non è possibile procedere in modalità online. Per ulteriori informazioni puoi richiedere assistenza o contattare l'Ufficio responsabile.

Casi particolari

Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 15.000,00 (quindicimilaeuro).

Ulteriori informazioni

2021
Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2021 sono state prorogate per il 2021 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2020.

2020
Con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27/07/2020 è stato stabilito che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale tutti i contribuenti che abbiano un  reddito complessivo annuo inferiore a euro 15.000,00:

 
 ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE
0,00 Esenzione per redditi imponibili fino a euro 14999,99
0,55 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,60 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 a euro 28.000,00
0,65 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 a euro 55.000,00
0,70 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 a euro 75.000,00
0,75 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2020 sono state prorogate per il 2020 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2019
Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2019 sono state prorogate per il 2019 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2018
Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2018 sono state prorogate per il 2018 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2017
Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017 sono state prorogate per il 2017 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2016
Con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29/04/2016 sono state prorogate per il 2016 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2014
Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2014 sono state prorogate per il 2014 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2013
Con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 11/10/2013 sono state prorogate per il 2013 le aliquote ed esenzioni di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito vigenti per il 2012 (vedi sotto).

2012
Il comune informa che con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31/08/2012 (rettificativa della propria precedente deliberazione n. 52 del 29/06/2012) ha approvato le seguenti aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2012:

 
 ALIQUOTA  FASCIA DI APPLICAZIONE
0,00 Esenzione per reddito imponibile determinato ai fini irpef inferiore a euro 12.000,00
0,55 Applicabile a scaglione di reddito da euro 0 a euro 15.000,00
0,60 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 a euro 28.000,00
0,65 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 a euro 55.000,00
0,70 Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 a euro 75.000,00
0,75 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00

Si segnala inoltre, che l’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e anche le fasce di esenzione è disponibile sul sito www.finanze.gov.it Area tematica: Fiscalità locale, Addizionale Comunale all’IRPEF).

2011
Per l'anno 2011 è stata confermata l'aliquota dello 0,6 per cento e la fascia di esenzione per i soggetti con reddito complessivo annuo inferiore € 12.000,00 (dodicimila) (Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 15/04/2011).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Regolamento IRPEF

Regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall’art 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 05/11/2024, ore 08:07

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