Per svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti all'apposito albo.
Le iscrizioni all'albo si chiudono il 31 ottobre di ogni anno.
Scaduto il termine, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale esamina l'idoneità e i requisiti dei richiedenti e inoltra l'elenco degli scriventi alla Corte di appello di Venezia.
L'iscrizione all'albo dei presidenti, viene disposta dal presidente della Corte di Appello di Venezia e resta valida fino a quando il medesimo ne disponga la cancellazione per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, la domanda non dovrà essere rinnovata ogni anno.
Entro il 20° giorno precedente le consultazioni elettorali, la Corte di appello di Venezia nomina i presidenti di seggio tramite sorteggio dall'albo.
L'incarico diventa obbligatorio per le persone designate salvo grave impedimento da comunicare all'ufficio elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina o appena si verifica un evento di forza maggiore che rende impossibile tale adempimento. Il rifiuto non giustificato è soggetto ad una sanzione amministrativa.
Per ogni effetto di legge, il presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso in cui i soggetti nominati dalla Corte d'Appello non accettino, per qualsiasi motivo, la nomina, il sindaco può delegare la funzione di presidente di seggio elettorale, anche a soggetti non iscritti all'Albo dei Presidenti. In tale ipotesi, potranno essere prese in considerazione come disponibilità alle eventuali nomine d'urgenza, anche le domande di iscrizione all'albo dei presidenti.
In occasione delle consultazioni elettorali l'ufficio elettorale organizza incontri formativi sulle incombenze che deve svolgere il presidente di seggio.