A chi è rivolto
A tutti i cittadini di Castelfranco Veneto.
Descrizione
Con legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (manovra economica 2010) l'istituto della Denuncia di inizio attività (DIA) è stato sostituito dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplinata secondo la nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune.
La segnalazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale quali sono il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio; tali attestazioni e asseverazioni dovranno essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Come fare
La segnalazione può avvenire solo telematicamente attraverso il portale UNIPASS.
Cosa serve
Per presentare la domanda sono necessarie:
- credenziali SPID/CIE per l'accesso al portale Unipass.
Cosa si ottiene
Possibilità immediata di eseguire le opere previste per cui è stata fatta la segnalazione.
Tempi e scadenze
Non sono previsti tempi e scadenze, la domanda può essere presentata online in qualsiasi momento.
L'esito del servizio è immediato.
Quanto costa
Eventuali costi verranno indicati direttamente nel portale UNIPASS in fase di presentazione domanda.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPA.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Edilizia - SUE.
Accedi al servizio
Accedi al portale per presentare la domanda direttamente online.
Casi particolari
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, il Comune dovrà adottare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune stesso, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Condizioni di servizio
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